REPUBBLICA ITALIANA Sent.944/2008
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI
CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA
( art. 5 L. 205/2000 )
ha pronunciato la seguente
sul ricorso iscritto al n° 25296
del registro di segreteria, proposto dal dott. omissis ( n. omissis il omissis il ); rapp.to difeso dall’avv. Pietro Dell’Anno, giusta
mandato in calce al ricorso;
contro
- Comune di omissis, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t.;
- Istituto Nazionale di previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche ( I.N.P.D.A.P.), in persona del legale rappresentante p.t.;
per l’annullamento
della informativa n. omissis
e per
l’accertamento
del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico
ordinario, con inclusione nella quota “A” della base pensionabile, dei “
diritti di segreteria “ e della indennità per le funzioni di Direttore Generale
del Comune di omissis;
Udito alla pubblica udienza
del 26 novembre 2008 l’avv. Pietro Dell’Anno, per il ricorrente, il quale si è
riportato al ricorso, chiedendone l’accoglimento;
Udito il dott. Giovanni
Romano, per l’I.N.P.D.A.P., giusta delega direttoriale, il quale ha richiamato
la memoria depositata il 13 novembre 2008, chiedendo il rigetto del ricorso;
Visto il ricorso in epigrafe, depositato il 14 aprile 2005;
Vista la memoria difensiva, depositata in Segreteria in data 14 novembre 2008;
Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’I.N.P.D.A.P.- Direzione Provinciale di omissis, depositata il 13 novembre 2008
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa presenti nel
fascicolo d’ufficio;
Considerato in
Il dott. omissis, cessato dal servizio di segretario
generale del Comune di omissis a decorrere dal omissis, lamenta la mancata
comprensione , per tutti gli anni di servizio, nella quota “ A “ del
trattamento di quiescenza della voce “ diritti di rogito e di segreteria e del compenso da lui percepito per lo svolgimento
dell’incarico di direttore generale dello stesso Comune.
Per quanto riguarda i “ diritti di segreteria “ si sostiene che essi
presentino ai sensi dell’art. 15 della legge n. 1077/1959 tutte le caratteristiche di generalità,
fissità, periodicità, continuità e sicurezza, al pari delle altre voci
retributive fondamentali, e che debbano farsi rientrare nella tassativa
elencazione di cui all’art. 17 della Legge n. 1077/1959, con riferimento alla
voce della c.d. retribuzione conglobata, anche alla stregua di quanto disposto
dall’art. 37 del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali.per il
quadriennio 1998/2001
Per quanto riguarda l’indennità di direttore generale si sostiene,
altresì, la caratteristica della fissità e continuità, costituendo un mero
accrescimento quantitativo proprio della retribuzione di posizione del segretario
comunale
L’I.N.P.D.A.P.-Direzione Provinciale di omissis si è costituito in
giudizio mediante memoria depositata in data 13 novembre 2008, eccependo
l’infondatezza nel merito del ricorso
Premesso che con l’entrata in vigore della Legge n. 335/1995 tutte le
voci stipendiali ( eccetto i compensi di cui al comma 2 dell’art. 12 della L.
n. 153/1969 e all’art. 17 del D.lgs. n. 503/1992 ) sono divenuti assoggettabili
a contribuzione e, per effetto di detto assoggettamento, il concetto di
retribuzione pensionabile ha subito una evoluzione in senso estensivo, che
produce i suoi effetti, però, a partire dal 1° gennaio 1996, per cui tale
ampliamento della base pensionabile influenza esclusivamente la seconda quatta
di pensione ( c.d. quota B ), sicchè
sono tuttora operanti i principi normativi espressi dagli artt. 15 e 16 della
L. n. 1077/1959 nella determinazione degli emolumenti da inserire nella quota “
A “ della pensione, eccepisce l’Istituto che i “ diritti di segreteria “ , di
importo certo ed eventuale, non possiedono la caratteristiche di emolumenti
continuati nel tempo e fissi nel loro ammontare e, parimenti, per quanto
concerne il compenso per lo svolgimento di funzioni di direttore generale, che
trattasi di indennità che è a termine e revocabile, siccome acclarato nella
informativa dell’I.N.P.D.A.P. n. omissis, concernente il c.c.n.l. dei segretari
comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001. Per quanto
concerne specificamente la doglianza
relativa alla indennità di direttore generale, eccepisce l’Istituto
l’infondatezza della tesi attorea secondo cui l’indennità di direzione generale
sarebbe una maggiorazione della retribuzione di posizione, condividendone
natura e disciplina normativa, in quanto dalla lettura combinata degli artt. 43
e 44 del c.c.n.l. 1998/2001 è dato evincere che l’indennità di direttore
generale non costituisce maggiorazione della retribuzione di posizione, bensì
retribuzione aggiuntiva, quale compenso per le ulteriori responsabilità assunte
in aggiunta a quelle di segretario del Comune o della provincia. E, inoltre,
che tale indennità non presenta i requisiti della generalità, continuità e
fissità poiché le funzioni cui è connessa sono a termine, possono essere
revocate dalla Giunta, non possono eccedere la durata del mandato elettivo del
Sindaco o del presidente della Provincia e per essere la misura dell’indennità
determinata dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e della propria
capacità di spesa. Si aggiunge, infine, che ulteriore argomento a sostegno della
diversità rispetto alla retribuzione di posizione si trae dalla mancata
considerazione dell’indennità di direzione nel trattamento spettante al
segretario in disponibilità ( cfr. art. 43, comma 1, c.c.n.l. del 16.5.2001 ).
Con memoria
depositata in data 14 novembre 2008, unitamente a copia della sentenza del 2
ottobre 2008 pronunciata dal G.U.P. presso la Sezione Giurisdizionale Lombardia
, l’avv. Dell’Anno ha sviluppato le tesi a sostegno della domanda.
All’odierna
udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
.Il dott. omissis, già segretario generale del Comune di omissis,
lamenta che in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza non si è
provveduto ad inserire in quota “ A “ della base pensionabile i compensi dal
medesimo percepiti per lo svolgimento dell’incarico di “ direttore generale “ed
i “ diritti di segreteria “.
La domanda è fondata.
Per quanto riguarda i “ diritti di segreteria “, essi sono previsti
dagli artt. 40 e 41 della legge 8 giugno 1962 n. 604, i quali prevedono come
obbligatoria in tutti i Comuni la
riscossione dei diritti di segreteria che le Province sono pure autorizzate ad
esigere per la spedizione degli atti. Tali proventi, per la parte di spettanza
del comune o della provincia ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della legge
15 novembre 1973 n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della
tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, dal 1° gennaio 1979, ai
sensi dell’art. 41, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312, sono stati
attribuiti al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75
per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento. I
predetti devono farsi oggi rientrare nella tassativa elencazione di cui
all’art. 17 della L. 1077 del 1959, con riferimento alla voce della c.d.
retribuzione conglobata ai sensi di legge – intesa come, appunto, struttura
generale ed astratta della retribuzione prevista per quel particolare profilo
professionale e per le funzioni istituzionalmente ad esso riferite
dall’ordinamento – circostanza che di per sé ne consente la loro inclusione
nella base pensionabile così come disciplinata all’epoca da quella disposizione
e, quindi, nella quota “ A “ di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 503 del 1992.
A tale conclusione è dato pervenire a mente dell’art. 37 del c.c.n.l. per il quadriennio 1998/2001 dei
segretari comunali e provinciali, in
forza del quale i “ diritti di segreteria “ sono entrati a far parte della
struttura della retribuzione di quei funzionari, con un innegabile effetto di conglobamento retributivo e,
quindi, sul piano della quiescibilità in quota “ A “ della predetta voce. (
cfr. Sez. Giur. Sicilia., G.U.P. Zingale, 22 dicembre 2003 n. 2803 )
Ad analoghe conclusioni deve giungersi per l’indennità percepita quale
direttore generale dell’ente.
La menzionata indennità costituisce, infatti, il corrispettivo per l’esercizio di ulteriori funzioni e l’assunzione delle relative responsabilità
, che trova il necessario ed esclusivo momento genetico nella causa onerosa del
rapporto d’impiego. Essa costituisce, pertanto, parte integrante del
trattamento economico fondamentale pattuito in sede di accordo nazionale e,
trattandosi di un emolumento certo e fisso nell’an e nel quantum, possiede
tutte le caratteristiche richieste dall’art. 15 della L. n. 1077 del 1959 (
Sez. App. Sicilia., 9 dicembre 2004, n. 224; conformi: Sez. Giur. Toscana,
G.U.P. Bax, 29 marzo 2006, n. 309; Sez. Giur. Lombardia, G.U.P. Lombardo, 13
febbraio 2007, n. 116 e 2 ottobre 2008 ).
Né vale addurre, in senso contrario alla pretesa a detto specifico
titolo, la previsione dell’art. 44 del C.C.N.L., in quanto l’indennità in
questione è corrisposta per la normale attività lavorativa richiesta per il
posto ricoperto, in aggiunta alla retribuzione di posizione, della quale
finisce per condividere natura e funzione ( in termini, Sez. Giur. Sicilia., n.
2803/2003, cit. ). E’, pertanto, del tutto indifferente, da questo punto di
vista, tanto la durata del rapporto quanto la revocabilità dell’incarico, che
risultano ormai essere tratti comuni dei normali incarichi dirigenziali, dopo
la c.d. privatizzazione del pubblico
impiego.
Del pari infondato si rivela, infine, l’argomento secondo cui la
mancata considerazione dell’indennità di direzione nel trattamento spettante al
segretario in disponibilità ne attesterebbe la diversità rispetto alla
retribuzione di posizione, in quanto è dire una cosa ovvia che la indennità di
direzione si ricollega ad una posizione di status del segretario, nel
senso che il presupposto della stessa è lo svolgimento delle funzioni di
direttore generale, che evidentemente è precluso al segretario in
disponibilità, essendo previsto che sia utilizzato prioritariamente per
incarichi di reggenza o di supplenza ( cfr. art. 19 D.p.r. n. 46571997 )
Deve, conclusivamente, dichiararsi la quiescibilità in quota “ A “ dei
diritti di segreteria e della indennità di direzione generale corrisposti al
dott. omissis e, pertanto, il
trattamento pensionistico n. n. omissis deve essere rideterminato dall’I.N.P.D.A.P. in senso conforme.
Sulle somme dovute
a titolo di arretrati, con decorrenza dalla data del omissis, spettano gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria nelle misure di legge
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, in
considerazione dei profili di diritto e delle questioni emerse.
P.Q.M.
La Corte dei conti,
Sezione Giurisdizionale Puglia, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso n° 25296 e, per lo effetto, accerta il
diritto del Sig. omissis alla rideterminazione del trattamento pensionistico n. omissis, con inclusione nella quota
“ A “ dei “diritti di segreteria “ e della indennità di direttore generale.
Sulle somme così
dovute spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nelle misure
di legge.
Spese di giudizio
compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del ventisei novembre duemilaotto.
f.to ( V. Raeli )
Depositata in Segreteria il 04/12/2008
Per il Dirigente
f.to (Franca Maria Alfarano)