REPUBBLICA ITALIANA            Sent.944/2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

( art. 5 L. 205/2000 )

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n° 25296 del registro di segreteria, proposto dal dott. omissis ( n. omissis il omissis il ); rapp.to  difeso dall’avv. Pietro Dell’Anno, giusta mandato in calce al ricorso;

contro

- Comune di omissis, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t.;

- Istituto Nazionale di previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche ( I.N.P.D.A.P.), in persona del legale rappresentante p.t.;

per l’annullamento

della informativa n. omissis

e per l’accertamento

del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico ordinario, con inclusione nella quota “A” della base pensionabile, dei “ diritti di segreteria “ e della indennità per le funzioni di Direttore Generale del Comune di omissis;

Udito alla pubblica udienza del 26 novembre 2008 l’avv. Pietro Dell’Anno, per il ricorrente, il quale si è riportato al ricorso, chiedendone l’accoglimento;

Udito il dott. Giovanni Romano, per l’I.N.P.D.A.P., giusta delega direttoriale, il quale ha richiamato la memoria depositata il 13 novembre 2008, chiedendo il rigetto del ricorso;

Visto il ricorso in epigrafe, depositato il 14 aprile 2005;

Vista la memoria difensiva, depositata in Segreteria in data 14 novembre 2008;

Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’I.N.P.D.A.P.- Direzione Provinciale di omissis, depositata il 13 novembre 2008

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa presenti nel fascicolo d’ufficio;

Considerato in

FATTO

Il dott. omissis, cessato dal servizio di segretario generale del Comune di omissis a decorrere dal omissis, lamenta la mancata comprensione , per tutti gli anni di servizio, nella quota “ A “ del trattamento di quiescenza della voce “ diritti di rogito e di segreteria  e del compenso da lui percepito per lo svolgimento dell’incarico di direttore generale dello stesso Comune.

Per quanto riguarda i “ diritti di segreteria “ si sostiene che essi presentino ai sensi dell’art. 15 della legge n. 1077/1959  tutte le caratteristiche di generalità, fissità, periodicità, continuità e sicurezza, al pari delle altre voci retributive fondamentali, e che debbano farsi rientrare nella tassativa elencazione di cui all’art. 17 della Legge n. 1077/1959, con riferimento alla voce della c.d. retribuzione conglobata, anche alla stregua di quanto disposto dall’art. 37 del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali.per il quadriennio 1998/2001

Per quanto riguarda l’indennità di direttore generale si sostiene, altresì, la caratteristica della fissità e continuità, costituendo un mero accrescimento quantitativo proprio della retribuzione di posizione del segretario comunale

L’I.N.P.D.A.P.-Direzione Provinciale di omissis si è costituito in giudizio mediante memoria depositata in data 13 novembre 2008, eccependo l’infondatezza nel merito del ricorso

Premesso che con l’entrata in vigore della Legge n. 335/1995 tutte le voci stipendiali ( eccetto i compensi di cui al comma 2 dell’art. 12 della L. n. 153/1969 e all’art. 17 del D.lgs. n. 503/1992 ) sono divenuti assoggettabili a contribuzione e, per effetto di detto assoggettamento, il concetto di retribuzione pensionabile ha subito una evoluzione in senso estensivo, che produce i suoi effetti, però, a partire dal 1° gennaio 1996, per cui tale ampliamento della base pensionabile influenza esclusivamente la seconda quatta di pensione ( c.d. quota B ),  sicchè sono tuttora operanti i principi normativi espressi dagli artt. 15 e 16 della L. n. 1077/1959 nella determinazione degli emolumenti da inserire nella quota “ A “ della pensione, eccepisce l’Istituto che i “ diritti di segreteria “ , di importo certo ed eventuale, non possiedono la caratteristiche di emolumenti continuati nel tempo e fissi nel loro ammontare e, parimenti, per quanto concerne il compenso per lo svolgimento di funzioni di direttore generale, che trattasi di indennità che è a termine e revocabile, siccome acclarato nella informativa dell’I.N.P.D.A.P. n. omissis, concernente il c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001. Per quanto concerne specificamente la doglianza  relativa alla indennità di direttore generale, eccepisce l’Istituto l’infondatezza della tesi attorea secondo cui l’indennità di direzione generale sarebbe una maggiorazione della retribuzione di posizione, condividendone natura e disciplina normativa, in quanto dalla lettura combinata degli artt. 43 e 44 del c.c.n.l. 1998/2001 è dato evincere che l’indennità di direttore generale non costituisce maggiorazione della retribuzione di posizione, bensì retribuzione aggiuntiva, quale compenso per le ulteriori responsabilità assunte in aggiunta a quelle di segretario del Comune o della provincia. E, inoltre, che tale indennità non presenta i requisiti della generalità, continuità e fissità poiché le funzioni cui è connessa sono a termine, possono essere revocate dalla Giunta, non possono eccedere la durata del mandato elettivo del Sindaco o del presidente della Provincia e per essere la misura dell’indennità determinata dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e della propria capacità di spesa. Si aggiunge, infine, che ulteriore argomento a sostegno della diversità rispetto alla retribuzione di posizione si trae dalla mancata considerazione dell’indennità di direzione nel trattamento spettante al segretario in disponibilità ( cfr. art. 43, comma 1, c.c.n.l. del 16.5.2001 ).

Con memoria depositata in data 14 novembre 2008, unitamente a copia della sentenza del 2 ottobre 2008 pronunciata dal G.U.P. presso la Sezione Giurisdizionale Lombardia , l’avv. Dell’Anno ha sviluppato le tesi a sostegno della domanda.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

.Il dott. omissis, già segretario generale del Comune di omissis, lamenta che in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza non si è provveduto ad inserire in quota “ A “ della base pensionabile i compensi dal medesimo percepiti per lo svolgimento dell’incarico di “ direttore generale “ed i “ diritti di segreteria “.

La domanda è fondata.

Per quanto riguarda i “ diritti di segreteria “, essi sono previsti dagli artt. 40 e 41 della legge 8 giugno 1962 n. 604, i quali prevedono come obbligatoria in tutti i Comuni  la riscossione dei diritti di segreteria che le Province sono pure autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti. Tali proventi, per la parte di spettanza del comune o della provincia ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell’art. 41, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312, sono stati attribuiti al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento. I predetti devono farsi oggi rientrare nella tassativa elencazione di cui all’art. 17 della L. 1077 del 1959, con riferimento alla voce della c.d. retribuzione conglobata ai sensi di legge – intesa come, appunto, struttura generale ed astratta della retribuzione prevista per quel particolare profilo professionale e per le funzioni istituzionalmente ad esso riferite dall’ordinamento – circostanza che di per sé ne consente la loro inclusione nella base pensionabile così come disciplinata all’epoca da quella disposizione e, quindi, nella quota “ A “ di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 503 del 1992.

A tale conclusione è dato pervenire a mente  dell’art. 37 del c.c.n.l. per il quadriennio 1998/2001 dei segretari  comunali e provinciali, in forza del quale i “ diritti di segreteria “ sono entrati a far parte della struttura della retribuzione di quei funzionari, con un innegabile  effetto di conglobamento retributivo e, quindi, sul piano della quiescibilità in quota “ A “ della predetta voce. ( cfr. Sez. Giur. Sicilia., G.U.P. Zingale, 22 dicembre 2003 n. 2803 )

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per l’indennità percepita quale direttore generale dell’ente.

La menzionata indennità costituisce, infatti,  il corrispettivo per l’esercizio di ulteriori funzioni  e l’assunzione delle relative responsabilità , che trova il necessario ed esclusivo momento genetico nella causa onerosa del rapporto d’impiego. Essa costituisce, pertanto, parte integrante del trattamento economico fondamentale pattuito in sede di accordo nazionale e, trattandosi di un emolumento certo e fisso nell’an e nel quantum, possiede tutte le caratteristiche richieste dall’art. 15 della L. n. 1077 del 1959 ( Sez. App. Sicilia., 9 dicembre 2004, n. 224; conformi: Sez. Giur. Toscana, G.U.P. Bax, 29 marzo 2006, n. 309; Sez. Giur. Lombardia, G.U.P. Lombardo, 13 febbraio 2007, n. 116 e 2 ottobre 2008 ).

Né vale addurre, in senso contrario alla pretesa a detto specifico titolo, la previsione dell’art. 44 del C.C.N.L., in quanto l’indennità in questione è corrisposta per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto, in aggiunta alla retribuzione di posizione, della quale finisce per condividere natura e funzione ( in termini, Sez. Giur. Sicilia., n. 2803/2003, cit. ). E’, pertanto, del tutto indifferente, da questo punto di vista, tanto la durata del rapporto quanto la revocabilità dell’incarico, che risultano ormai essere tratti comuni dei normali incarichi dirigenziali, dopo la c.d.  privatizzazione del pubblico impiego.

Del pari infondato si rivela, infine, l’argomento secondo cui la mancata considerazione dell’indennità di direzione nel trattamento spettante al segretario in disponibilità ne attesterebbe la diversità rispetto alla retribuzione di posizione, in quanto è dire una cosa ovvia che la indennità di direzione si ricollega ad una posizione di status del segretario, nel senso che il presupposto della stessa è lo svolgimento delle funzioni di direttore generale, che evidentemente è precluso al segretario in disponibilità, essendo previsto che sia utilizzato prioritariamente per incarichi di reggenza o di supplenza ( cfr. art. 19 D.p.r. n. 46571997 )

Deve, conclusivamente, dichiararsi la quiescibilità in quota “ A “ dei diritti di segreteria e della indennità di direzione generale corrisposti al dott. omissis  e, pertanto, il trattamento pensionistico n. n. omissis deve essere rideterminato dall’I.N.P.D.A.P. in senso conforme.

Sulle somme dovute a titolo di arretrati, con decorrenza dalla data del omissis, spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nelle misure di legge

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, in considerazione dei profili di diritto e delle questioni emerse.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Puglia, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso n° 25296 e, per lo effetto, accerta il diritto del Sig. omissis alla rideterminazione del trattamento pensionistico n. omissis, con inclusione nella quota “ A “ dei “diritti di segreteria “ e della indennità di direttore generale.

Sulle somme così dovute spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nelle misure di legge.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del ventisei novembre duemilaotto.

 

IL GIUDICE

f.to ( V. Raeli )

Depositata in Segreteria il 04/12/2008

Per il Dirigente

f.to (Franca Maria Alfarano)