REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari- Sezione Seconda
  Nr. 3636/2005 Reg. Sent.
  Nr. 1099/2005 Reg. Ric.
 

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI    PRESIDENTE

ANTONIO PASCA       COMPONENTE

GIUSEPPINA ADAMO      COMPONENTE, Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 9 della legge n. 205/2000

 

nella Camera di Consiglio del 25 agosto 2005;

Visto il ricorso n. 1099/2005, proposto da PALERMO RAFFAELE, rappresentato e difeso da Bavaro Avv. Caterina;

C O N T R O
 

- il Comune di Altamura, rappresentato e difeso da Rodio Avv. Raffaele Guido;

- l'Agenzia Gestione Albo Segretari Comunali e Prov.li, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonello Langui e dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;

- la Sezione Regionale Albo dei Segretari Comunali e Provinciale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;

- il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;

per l'annullamento
 

previa sospensione dell’esecuzione:

  1. della nota del 5 luglio 2005 con la quale il Sindaco del Comune di Altamura ha comunicato al ricorrente di aver disposto l'avvio del procedimento “per la nomina del nuovo segretario comunale di Altamura, richiedendo all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali la pubblicazione dell'avviso di ricerca”;
  2. della nota prot. n. 33616/05 del 5 luglio 2005, allegata alla precitata comunicazione, con la quale il Sindaco del Comune di Altamura ha comunicato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e, provinciali di “avviare il procedimento di nomina del nuovo segretario del Comune di Altamura, sede di Segreteria generale, classe 1B”, richiedendone la “pubblicazione dell'avviso di ricerca di un segretario comunale per l'ente”;
  3. di qualunque atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale, ancorchè non conosciuto dal ricorrente, posto in essere nell'ambito del procedimento amministrativo avviato con le gravate note, ivi compreso l'avviso n. 51 pubblicato l'8 luglio 2005 dall'Agenzia per la tenuta dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura, dell’Agenzia Gestione Albo Segretari Comunali e Prov.li, del Ministero dell'Interno e della Sezione Regionale Albo dei Segretari Comunali e Provinciale;

Uditi gli avv. Gabriele Bavaro, in sostituzione dell’avv. Caterina Bavaro, Rodio e Langui, che non hanno sollevato obiezioni od osservazioni in ordine all’eventualità di una sentenza immediata;

vista la sussistenza dei presupposti per emettere una pronuncia ex art. 9 della legge n. 205/2000;

Considerato che l’interesse effettivamente perseguito dal ricorrente è quello di mantenere il proprio rapporto con l’Amministrazione comunale resistente, in qualità di segretario comunale;

considerato che il rapporto di dipendenza funzionale tra il segretario e l'amministrazione locale é fondato su base paritetica, soggetto alla disciplina risultante dal quadro normativo delineato dal d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni (espressamente richiamato dall'art. 17 comma 74 della legge n. 127-1997) e trasfuso nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale opera la regola generale secondo cui, ferma restando la qualificazione di atti amministrativi soltanto per gli atti disciplinanti le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici, per gli atti di indirizzo politico – amministrativo e per gli atti relativi alle procedure concorsuali, ogni atto di gestione di tali rapporti risulta privo di connotazione autoritativamente discrezionale e rappresenta espressione non di una potestà amministrativa, ma - come prevede il citato art. 4 del d.lgs. n. 29-1993 - della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro; regola che trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 18 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, con cui è stato modificato l'art. 68 comma 1 del citato d.lgs. n. 29-1993, stabilendosi la devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali (che implica la cognizione da parte del giudice ordinario di atti anche discrezionali direttamente incidenti sul rapporto);

ritenuto perciò che tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del segretario comunale, compresi quelli posti in essere dalla amministrazione locale nell'ambito del rapporto funzionale con la stessa instaurata (tra cui la revoca dell'incarico originariamente prevista dall'art. 17, comma 71, della legge n. 127-1997) rappresentano, secondo la regola generale sopra richiamata, manifestazione dei poteri propri del privato datore di lavoro, mentre corrispondono ugualmente al privato le situazioni soggettive nelle quali restano fissate le vicende del rapporto di lavoro; pertanto, la controversia nella quale si deduce la lesione di situazioni soggettive derivante da uno di tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. un., 10 luglio 2003, n. 10897; 26 giugno 2003, n. 10207; 28 gennaio 2003, n. 1241; T.A.R. Sardegna, 16 dicembre 2003, n. 1735; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28 settembre 2002, n. 5873);

considerato, d’altra parte, che, anche a voler specificamente qualificare la nomina di un segretario comunale presso un comune come "conferimento di incarico dirigenziale”, ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001, la cognizione della controversia in esame spetterebbe comunque al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (T.A.R. Puglia, Lecce, 20 gennaio 2003 n. 198),

il ricorso è inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.
 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari- Seconda Sezione, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 agosto 2005.

GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI  - Presidente

GIUSEPPINA ADAMO   - Relatore ed Estensore 

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 agosto 2005

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186) 
 

N.R.G. 1099/2005