| REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
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| TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA | ||||||||
| Sede di Bari- Sezione Seconda | ||||||||
| Nr. | 3636/2005 | Reg. Sent. | ||||||
| Nr. 1099/2005 | Reg. Ric. | |||||||
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI PRESIDENTE
ANTONIO PASCA COMPONENTE
GIUSEPPINA ADAMO COMPONENTE, Rel.
ha pronunciato la seguente
| SENTENZA
ex art. 9 della legge n. 205/2000 |
nella Camera di Consiglio del 25 agosto 2005;
Visto il ricorso n. 1099/2005, proposto da PALERMO RAFFAELE, rappresentato e difeso da Bavaro Avv. Caterina;
| C O N T R O |
- il Comune di Altamura, rappresentato e difeso da Rodio Avv. Raffaele Guido;
- l'Agenzia Gestione Albo Segretari Comunali e Prov.li, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonello Langui e dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
- la Sezione Regionale Albo dei Segretari Comunali e Provinciale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
- il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
| per l'annullamento |
previa sospensione dell’esecuzione:
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura, dell’Agenzia Gestione Albo Segretari Comunali e Prov.li, del Ministero dell'Interno e della Sezione Regionale Albo dei Segretari Comunali e Provinciale;
Uditi gli avv. Gabriele Bavaro, in sostituzione dell’avv. Caterina Bavaro, Rodio e Langui, che non hanno sollevato obiezioni od osservazioni in ordine all’eventualità di una sentenza immediata;
vista la sussistenza dei presupposti per emettere una pronuncia ex art. 9 della legge n. 205/2000;
Considerato che l’interesse effettivamente perseguito dal ricorrente è quello di mantenere il proprio rapporto con l’Amministrazione comunale resistente, in qualità di segretario comunale;
considerato che il rapporto di dipendenza funzionale tra il segretario e l'amministrazione locale é fondato su base paritetica, soggetto alla disciplina risultante dal quadro normativo delineato dal d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni (espressamente richiamato dall'art. 17 comma 74 della legge n. 127-1997) e trasfuso nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale opera la regola generale secondo cui, ferma restando la qualificazione di atti amministrativi soltanto per gli atti disciplinanti le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici, per gli atti di indirizzo politico – amministrativo e per gli atti relativi alle procedure concorsuali, ogni atto di gestione di tali rapporti risulta privo di connotazione autoritativamente discrezionale e rappresenta espressione non di una potestà amministrativa, ma - come prevede il citato art. 4 del d.lgs. n. 29-1993 - della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro; regola che trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 18 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, con cui è stato modificato l'art. 68 comma 1 del citato d.lgs. n. 29-1993, stabilendosi la devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali (che implica la cognizione da parte del giudice ordinario di atti anche discrezionali direttamente incidenti sul rapporto);
ritenuto perciò che tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del segretario comunale, compresi quelli posti in essere dalla amministrazione locale nell'ambito del rapporto funzionale con la stessa instaurata (tra cui la revoca dell'incarico originariamente prevista dall'art. 17, comma 71, della legge n. 127-1997) rappresentano, secondo la regola generale sopra richiamata, manifestazione dei poteri propri del privato datore di lavoro, mentre corrispondono ugualmente al privato le situazioni soggettive nelle quali restano fissate le vicende del rapporto di lavoro; pertanto, la controversia nella quale si deduce la lesione di situazioni soggettive derivante da uno di tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. un., 10 luglio 2003, n. 10897; 26 giugno 2003, n. 10207; 28 gennaio 2003, n. 1241; T.A.R. Sardegna, 16 dicembre 2003, n. 1735; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28 settembre 2002, n. 5873);
considerato, d’altra parte, che, anche a voler specificamente qualificare la nomina di un segretario comunale presso un comune come "conferimento di incarico dirigenziale”, ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001, la cognizione della controversia in esame spetterebbe comunque al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (T.A.R. Puglia, Lecce, 20 gennaio 2003 n. 198),
il ricorso è inammissibile.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione integrale delle spese di giudizio.
| P.Q.M. |
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari- Seconda Sezione, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 agosto 2005.
GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI - Presidente
GIUSEPPINA
ADAMO - Relatore ed Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 29 agosto 2005
(Art. 55, Legge 27
aprile 1982 n.186)
N.R.G. 1099/2005